domenica 11 aprile 2010

36 per cento


LA COMUNICAZIONE ALLE ENTRATE

Le insidie nascoste dell'invio a Pescara


Fino al 31 dicembre 2012, chi effettua ristrutturazioni di abitazioni può recuperare il 36% delle spese pagate, abbattendo l'Irpef lorda che risulta dal proprio 730 o dal modello Unico. L'agevolazione – prorogata dall'ultima Finanziaria – consiste nella possibilità di detrarre dall'Irpef, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 36% delle spese sostenute, entro 48mila euro per unità immobiliare.
Non è necessario che l'unità immobiliare residenziale sia adibita ad abitazione principale o che si trasferisca lì la propria residenza.

La comunicazione
Per usufruire della detrazione Irpef del 36% sugli interventi di recupero agevolati, prima dell'inizio dei lavori, occorre inviare con raccomandata semplice una comunicazione al centro operativo di Pescara (agenzia delle Entrate, centro operativo di Pescara, Via Rio Sparto n. 21, 65129 Pescara).
Il fac-simile del modello per la comunicazione è riportato qui accanto, con le indicazioni per la compilazione. Al modello bisogna allegare la documentazione relativa alla detrazione oppure, in alternativa, un'autocertificazione con cui si dichiara di possedere i documenti e di essere pronti a inviarli agli uffici su richiesta.
Inoltre, le fatture devono riportare l'indicazione separata della manodopera e i pagamenti vanno effettuati tramite bonifico bancario o postale.

I beneficiari
Per usufruire della detrazione Irpef del 36%, un contribuente deve rispettare alcune condizioni:
- essere il soggetto che ha sostenuto le spese agevolate e queste devono restare a suo carico;
- essere soggetto passivo dell'Irpef, anche se non residente nello Stato;
- possedere o detenere, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi.
Rientrano in quest'ultimo requisito il proprietario, il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale sull'immobile (uso, usufrutto, abitazione), l'inquilino, il comodatario e il socio di cooperative a proprietà divisa e indivisa assegnatario di un alloggio.
Possono usufruire della detrazione Irpef del 36% anche i familiari conviventi del proprietario o del titolare di un diritto reale sull'immobile agevolato, dell'inquilino o del comodatario, a patto che:
- sostengano le spese dell'intervento a loro fatturate tramite bonifico;
- e la convivenza esista già al momento dell'invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara.
In base all'articolo 5, comma 5, Tuir, i familiari sono «il coniuge, i parenti entro il terzo grado» (figli, genitori, nipoti, nonni, fratelli, sorelle, zii, bisnonni, bisnipoti e così via) e «gli affini entro il secondo grado» (i parenti del coniuge: figlio e figlio del figlio, suoceri, fratello e sorella; i coniugi dei parenti: genero, nuora, cognato e così via).
Non rileva il fatto che le autorizzazioni comunali siano intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare convivente (circolare ministeriale 11 maggio 1998, n. 121/E; risoluzione agenzia delle Entrate 12 giugno 2002, n. 184/E).

La rateazione
Le spese detraibili sono quelle sostenute per effettuare interventi di manutenzione straordinaria su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, e sulle loro pertinenze, senza alcun limite numerico. Quindi, chi possiede più abitazioni, potrà fruire – anche contemporaneamente – di più detrazioni, calcolando più volte il limite di spesa di 48mila euro. Nel caso di lavori su parti comuni condominiali, è agevolata anche la manutenzione ordinaria.
La detrazione del 36% delle spese agevolate deve essere ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute e nei nove periodi d'imposta successivi. Ad esempio, se nel 2010 vengono spesi 48mila euro, si avrà diritto a una detrazione di 17.280 euro suddivisa in dieci rate da 1.728 euro, che saranno "sottratte" dall'imposta dovuta a partire dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 2011.
Per i soggetti di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali di pari importo. Il requisito dell'età deve essere posseduto al 31 dicembre dell'anno nel quale si effettuano gli interventi agevolati (circolare 5 marzo 2003, n. 15/E).

di Luca De Stefani

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