domenica 11 aprile 2010

36 per cento


LA COMUNICAZIONE ALLE ENTRATE

Le insidie nascoste dell'invio a Pescara


Fino al 31 dicembre 2012, chi effettua ristrutturazioni di abitazioni può recuperare il 36% delle spese pagate, abbattendo l'Irpef lorda che risulta dal proprio 730 o dal modello Unico. L'agevolazione – prorogata dall'ultima Finanziaria – consiste nella possibilità di detrarre dall'Irpef, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 36% delle spese sostenute, entro 48mila euro per unità immobiliare.
Non è necessario che l'unità immobiliare residenziale sia adibita ad abitazione principale o che si trasferisca lì la propria residenza.

La comunicazione
Per usufruire della detrazione Irpef del 36% sugli interventi di recupero agevolati, prima dell'inizio dei lavori, occorre inviare con raccomandata semplice una comunicazione al centro operativo di Pescara (agenzia delle Entrate, centro operativo di Pescara, Via Rio Sparto n. 21, 65129 Pescara).
Il fac-simile del modello per la comunicazione è riportato qui accanto, con le indicazioni per la compilazione. Al modello bisogna allegare la documentazione relativa alla detrazione oppure, in alternativa, un'autocertificazione con cui si dichiara di possedere i documenti e di essere pronti a inviarli agli uffici su richiesta.
Inoltre, le fatture devono riportare l'indicazione separata della manodopera e i pagamenti vanno effettuati tramite bonifico bancario o postale.

I beneficiari
Per usufruire della detrazione Irpef del 36%, un contribuente deve rispettare alcune condizioni:
- essere il soggetto che ha sostenuto le spese agevolate e queste devono restare a suo carico;
- essere soggetto passivo dell'Irpef, anche se non residente nello Stato;
- possedere o detenere, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi.
Rientrano in quest'ultimo requisito il proprietario, il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale sull'immobile (uso, usufrutto, abitazione), l'inquilino, il comodatario e il socio di cooperative a proprietà divisa e indivisa assegnatario di un alloggio.
Possono usufruire della detrazione Irpef del 36% anche i familiari conviventi del proprietario o del titolare di un diritto reale sull'immobile agevolato, dell'inquilino o del comodatario, a patto che:
- sostengano le spese dell'intervento a loro fatturate tramite bonifico;
- e la convivenza esista già al momento dell'invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara.
In base all'articolo 5, comma 5, Tuir, i familiari sono «il coniuge, i parenti entro il terzo grado» (figli, genitori, nipoti, nonni, fratelli, sorelle, zii, bisnonni, bisnipoti e così via) e «gli affini entro il secondo grado» (i parenti del coniuge: figlio e figlio del figlio, suoceri, fratello e sorella; i coniugi dei parenti: genero, nuora, cognato e così via).
Non rileva il fatto che le autorizzazioni comunali siano intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare convivente (circolare ministeriale 11 maggio 1998, n. 121/E; risoluzione agenzia delle Entrate 12 giugno 2002, n. 184/E).

La rateazione
Le spese detraibili sono quelle sostenute per effettuare interventi di manutenzione straordinaria su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, e sulle loro pertinenze, senza alcun limite numerico. Quindi, chi possiede più abitazioni, potrà fruire – anche contemporaneamente – di più detrazioni, calcolando più volte il limite di spesa di 48mila euro. Nel caso di lavori su parti comuni condominiali, è agevolata anche la manutenzione ordinaria.
La detrazione del 36% delle spese agevolate deve essere ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute e nei nove periodi d'imposta successivi. Ad esempio, se nel 2010 vengono spesi 48mila euro, si avrà diritto a una detrazione di 17.280 euro suddivisa in dieci rate da 1.728 euro, che saranno "sottratte" dall'imposta dovuta a partire dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 2011.
Per i soggetti di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali di pari importo. Il requisito dell'età deve essere posseduto al 31 dicembre dell'anno nel quale si effettuano gli interventi agevolati (circolare 5 marzo 2003, n. 15/E).

di Luca De Stefani

55 per cento


GLI INTERVENTI AGEVOLATI

Lo sconto del 55% può arrivare a 100mila euro





La detrazione fiscale del 55% per il risparmio energetico premia quattro tipi di interventi, per ognuno dei quali è previsto un tetto massimo di spesa (e quindi di sconto fiscale). Al momento – e salvo proroghe – il bonus è previsto per le spese sostenute fino al 31 dicembre di quest'anno e dovrà essere suddiviso in cinque rate annuali di uguale importo. Per le spese sostenute nel 2007 e nel 2008, la rateazione è diversa.
La procedura per il 55% non richiede una comunicazione di inizio lavori all'agenzia delle Entrate (che è invece richiesta per il 36%), ma prevede l'invio telematico della documentazione all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori. La documentazione varia a seconda del tipo di intervento.

Riqualificazione globale. Occorre raggiungere determinati valori annui di fabbisogno di energia, che dipendono dal rapporto superficie/volume dell'edificio nonché dalla zona climatica attribuita al Comune in cui è situato. I parametri sono fissati dal decreto del ministero dello Sviluppo 11 marzo 2008.
Si tratta di combinare interventi "attivi" sugli impianti e "passivi" di contenimento del calore sulle strutture, quindi di affrontare spese notevoli. E questo ne fa la categoria di opere meno "gettonata", anche perché coinvolge quasi solo le villette o le case isolate: i condomìni sono penalizzati dal fatto che i limiti di detrazione previsti valgono per tutto il palazzo, e andrebbero quindi spartiti tra tutti i comproprietari, a differenza di quel che capita per le altre opere agevolate dal 55 per cento. Non è finita: la detrazione sulla riqualificazione non è cumulabile con le altre detrazioni previste (coibentazioni e caldaie a condensazione), fatta l'unica eccezione dell'installazione di pannelli solari termici. Il Dm 26 gennaio 2010 ha sciolto il nodo dei casi in cui la riqualificazione prevede impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (per esempio, a legna), identificandone i requisiti minimi.

Coibentazioni e finestre. Occorre raggiungere particolari requisiti di "trasmittanza termica", stabiliti per il biennio 2009-10 dal decreto dello Sviluppo 11 marzo 2008, come modificato da quello del 26 gennaio 2010. I limiti dipendono dalla zona energetica, nonché da quattro tipi di strutture coibentate: pareti, tetti, pavimenti e finestre comprensive di infissi. Ogni singolo intervento è agevolato: ciò ha reso questo tipo di opera la più popolare tra quelle per cui si chiede l'agevolazione.
Queste opere prevedono, come quelle di riqualificazione globale, la compilazione dell'attestato di qualificazione energetica (Aqe) rintracciabile sul sito dell'Enea, nonché di quello di certificazione energetica (Ace), da conservare in caso di controlli. Fanno eccezione gli infissi, per cui basta la certificazione del produttore, nonché la compilazione dell'allegato F al decreto Economia e finanze 19 febbraio 2007. Dall'11 ottobre 2009 non è più necessaria la certificazione dei singoli componenti (vetri e profilati) e ora sono incluse anche le porte che danno sull'esterno o su locali non riscaldati.

Pannelli solari termici. Lo scopo è la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali. I pannelli e i bollitori devono avere garanzia di almeno cinque anni e gli accessori e i componenti di due anni. Così come per gli infissi, anche l'installazione dei pannelli solari termici non serve la compilazione dell'Aqe ma solo della scheda informativa (allegato F) che richiede i dati dei metri quadrati dei pannelli, il tipo (piani o sottovuoto), la modalità di installazione (su tetto piano o falda), l'accumulo di litri d'acqua.

Sostituzione di caldaie. Dal 2008 è ammesso sostituire i vecchi apparecchi non più solo con caldaie a condensazione, ma anche con «pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia». Le prestazioni delle pompe di calore sono riportate negli allegati H e I al Dm 19 febbraio 2007, (modificato dal Dm 6 agosto 2009).
Per l'installazione di caldaie a condensazione, ad aria o ad acqua, il decreto pone requisiti aggiuntivi. Occorre che l'apparecchio abbia una certa «potenza termica utile nominale». Devono essere installate valvole termostatiche su tutti i caloriferi, con unica eccezione per gli impianti a pavimento. L'impianto deve essere dotato di bruciatore di tipo modulante, regolazione climatica sul bruciatore, pompa di tipo elettrico a giri variabili. Si tratta di dispositivi che mirano a far sì che il bruciatore non funzioni al massimo regime, ma quanto basta. È infine esclusa la trasformazione dell'impianto da centralizzato a individuale o autonomo. È stato abrogato, dal 16 ottobre 2009, l'obbligo di produrre l'Aqe (allegato A al decreto Economia e finanze 19 febbraio 2007) in caso di sostituzione di caldaie.

di Silvio Rezzonico e Giovanni Tucci

PER SAPERNE DI PIU'
29 marzo 2010